Prodotti pirotecnici

 

Con la pubblicazione in data 23 maggio 2007 della direttiva 2007/23/CE relativa all’immissione sul mercato di articoli pirotecnici esiste ora una nuova procedura per la certificazione di articoli pirotecnici.
Tale Direttiva, che richiede un decreto di attuazione da parte degli Stati Membri, è già in vigore dal 4 luglio 2010 per gli articoli delle categorie 1,2 e 3 e dal 4 luglio 2013 lo sarà anche per tutti gli altri articoli.
La Circolare del 15 febbraio 2011 non ha rinviato la Marcatura CE al 2017, poiché riguarda solo ed esclusivamente i prodotti di importazione.
Per gli articoli dove ancora non esistono norme armonizzate, si applica il sistema nazionale per i provi col fine della verifica di conformità con i requisiti della Direttiva.
Prima di applicare il marchio CE ad un articolo , è però anche necessario che il produttore  scelga un modulo di controllo della qualità da applicare alla produzione e che consenta all’ente notificato di verificare il controllo di qualità.

Si evidenzia che la marcatura “CE del tipo” è prevista dalla normativa comunitaria per i soli esplosivi di 2^ e 3^ categoria e per le polveri da caricamento della 1^ categoria. Per i prodotti pirotecnici di 4^ e 5^ categoria è necessario solo il provvedimento ministeriale di riconoscimento.

Dal 1° gennaio 2011, in base alla Direttiva 23/2007/CEE, anche i pirotecnici dovranno essere provvisti di marchio “CE del tipo”.

ASPETTI DA TENERE PRESENTE NELL’ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA:
- aspetti qualitativi (ISO 9001:2008)
- sicurezza sui luoghi di lavoro (INAIL – DLGS. 81/08, BS OHSAS  18001:2007)
- sicurezza dei prodotti (marcatura CE)
- sicurezza dei cantieri provvisori o mobili
- aspetti connessi con la protezione ambientale.

Secondo l’art. 82 del RETULPPS come modificato dall’art. 12 del D.Lgs. 272/02 i prodotti esplosivi sono classificati nelle seguenti categorie:
CATEGORIA 1: 
- polveri e prodotti affini negli effetti esplodenti; 
- fuochi d’artificio che presentano un rischio potenziale estremamente basso e un livello di rumorosità trascurabile e che sono destinati ad essere utilizzati in spazi confinanti, compresi i fuochi d’artificio destinati ad essere usati all’interno di edifici d’abitazione.

CATEGORIA 2:  
- dinamiti e prodotti affini negli effetti esplodenti; 
- fuochi d’artificio che presentano un basso rischio potenziale e un basso livello di rumorosità e che sono destinati ad essere usati al di fuori di edifici in spazi confinanti.

CATEGORIA 3:  
- detonanti e prodotti affini negli effetti esplodenti; 
- fuochi d’artificio che presentano un rischio potenziale medio e che sono destinati ad essere usati al di fuori di edifici in grandi spazi aperti e il cui livello di rumorosità non è nocivo per la salute umana.

CATEGORIA 4:
- artifici e prodotti affini negli effetti esplodenti; 
- fuochi d’artificio che presentano un rischio potenziale elevato e che sono destinati ad essere usati esclusivamente da persone con conoscenze specialistiche, comunemente noti quali “fuochi d’artificio professionali” e il cui livello di rumorosità non è nocivo per la salute umana (articoli pirotecnici teatrali, altri articoli pirotecnici)

CATEGORIA 5:
-
munizioni di sicurezza e giocattoli pirici

La categoria 5° si articola nei seguenti gruppi:
Gruppo A
1) bossoli innescati per artiglieria;
2) spolette a percussione con innesco amovibile o interno;
3) spolette a doppio effetto per artiglieria;
4) cartucce da salve per armi comuni e da guerra;
5) cartucce per armi comuni e da guerra;
Gruppo B
1) micce a lenta combustione o di sicurezza;
2) cartuccia per pistola spegnitrice Wolf;
3) accenditore elettrici;
4) accenditori di sicurezza;
Gruppo C
1) giocattoli pirici;
Gruppo D
1) manufatti pirici da segnalazione ad effetto illuminante, fumogeno o misto destinati alla sicurezza in mare o in montagna, ovvero alle segnalazioni per la sicurezza nei trasporti ferroviari e stradali, nonché quelli analoghi destinati ad essere utilizzati dalle Forze Armate ed ai Corpi Armati dello Stato;
2) manufatti pirotecnici da segnalazioni ad effetto sonoro, compresi quelli destinati ad essere utilizzati dalle FF.OO.;
3) manufatti pirotecnici destinati all’attivazione di apparecchiature per l’estinzione di incendi;
4) manufatti pirotecnici da divertimento di scoppio o ad effetto luminoso.
Gruppo E
1) munizioni giocattolo;
2) bossoli innescati per munizioni per armi di piccolo calibro;
3) inneschi per munizioni per armi di piccolo calibro e per cartucce industriali;
4) manufatti pirotecnici e cartucce per strumenti tecnici ed industriali, come ad esempio sparachiodi, ect;
5) cartucce a salve ad effetto sonoro per armi di libera vendita

In relazione alle classificazioni, con particolare riferimento alle cinque categorie di cui all’art. 82 del RETLPS, possiamo affermare che:
Gli artifici di IV e V categoria sono considerati manufatti esplosivi senza micidialità, per tutte le loro intrinseche caratteristiche tecniche.
Questi manufatti vengono allestiti e commercializzati solo per uno scopo ludico del tipo sociale.
Licenze per gli esplosivi di IV e V categoria
Articoli di IV categoria, necessitano di licenza di Pubblica Sicurezza (licenza amministrativa e licenza Prefettizia) (D.M.559/C. 16918 xvj del 7.10.92), questi articoli sono vietati a persone sotto i 18 anni. L’acquirente deve essere in possesso di porto d’arma o di autorizzazione di acquisto rilasciata dall’Autorità di PS. (art. 55 del TULPS)
Articoli di V categoria, necessitano di licenza di Pubblica Sicurezza (licenza amministrativa e licenza Prefettizia (D.M. 559/C 17446 xvj del 23.3.90), questi articoli sono vietati ai minori di 18 anni;
Articoli di classe C (LV) di libera vendita, necessitano solo della licenza commerciale.

GIOCATTOLI PIRICI DI LIBERA VENDITA
Sono piccoli fuochi d’artificio che possono essere liberamente venduti ed usati senza particolari prescrizioni, proprio in virtù della loro caratteristica di inoffensività. Il decreto del Ministero dell’Interno 4.4.1973 (cfr. G.U. 15.5.1973 n°120) ha istituito la categoria dei “prodotti non esplodenti”. Tale categoria viene anche chiamata “declassificata” o “non classificata tra i prodotti esplodenti”. Queste tre definizioni giuridiche significano sempre e comunque la stessa cosa.
E’ obbligatorio che “ogni giocattolo pirico di libera vendita” sia omologato dal Ministero dell’Interno. Il numero di riconoscimento è una vera carta d’identità e deve essere stampata sull’articolo. L’unico obbligo è quello di non vendere ai minori di 14 anni.
Chi può venderli?
Secondo la risoluzione del Ministero dell’Industria n°186324 del 18.11.1980, tutti gli esercizi commerciali, abilitati alla vendita di giocattoli, possono liberamente detenere e porre in vendita al pubblico questi prodotti. Addirittura la licenza dei tabaccai menziona in modo specifico la voce “giochi pirici”.
Da tutte le ricerche si evince che per la vendita dei giocattoli pirici NON necessita licenza di P.S. ma solo licenza amministrativa.


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