Centri di trasformazione dell'acciaio

CERTIFICAZIONE DI CONFORMITA' DEL PROCESSO PRODUTTIVO DEI CENTRI DI TRASFORMAZIONE
 
ATTENZIONE, E' SCADUTO IL 30 GIUGNO 2009 il periodo transitorio del D.M. 14 gennaio 2008 per mettersi in regola con le Nuove Norme Tecniche per i “FERRAIOLI” (Presagomatori c.a. - Centri di trasformazione) e per le Officine di Carpenteria (Aziende di lavorazione carpenteria metallica - centri di trasformazione).
 
Come capire se si è un “Centro di trasformazione”.
Si definisce Centro di trasformazione un impianto esterno alla fabbrica e/o al cantiere, fisso o mobile, che riceve dal produttore di acciaio elementi base (barre o rotoli, reti, lamiere o profilati, profilati cavi, ecc…) e confeziona elementi strutturali direttamente impiegabili in cantiere, pronti per la messa in opera o per successive lavorazioni.
 
- Esempio di chi RIENTRA tra i presagomatori C.A.
Coloro che ricevono il tondino all’esterno di un cantiere, in un impianto che può essere fisso o mobile e lo lavorano (tagliano, piegano, legano, assemblano…) rientrano nella definizione di Centro di trasformazione.

- Esempio di chi NON RIENTRA tra i presagomatori C.A.
Coloro che ricevono direttamente in cantiere il tondino e all’interno di questo cantiere lo lavorano (tagliano, piegano, legano, assemblano…) non rientrano nella definizione di Centri di trasformazione.

- Esempio di chi RIENTRA tra le officine di carpenteria metallica
Coloro che ricevono profili e/o lamiere all’esterno di un cantiere, in un impianto che può essere fisso o mobile e lo lavorano (tagliano, calandrano, saldano, assemblano…) per la produzione di lamiere grecate e profilati formati a freddo, i centri di prelavorazione di componenti strutturali, le officine di produzione di carpenterie metalliche, le officine di produzione di elementi strutturali di serie (es. strutture portanti, scale esterne di emergenza, ecc…) e le officine per la produzione di bulloni e chiodi, rientrano nella definizione di Centro di trasformazione.

- Esempio di chi NON RIENTRA tra le officine di carpenteria metallica
Coloro che ricevono direttamente in cantiere i profili e/o le lamiere e all’interno di questo cantiere lo lavorano (tagliano, calandrano, saldano, assemblano…) non rientrano nella definizione di Centri di trasformazione.
Non rientrano neppure coloro che costruiscono ringhiere, parapetti, scale metalliche da interno, scale a chiocciola ecc…, o comunque tutte le opere non strutturali.

Cosa fare per mettersi in regola se si è un “Centro di trasformazione”?
 
1. AVERE UN SISTEMA DI GESTIONE DELLA QUALITA’ UNI EN ISO 9001:2000 certificato da parte di un Organismo terzo indipendente, che opera in coerenza con la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021:2006

2. NOMINARE IL DIRETTORE TECNICO dello stabilimento che opererà secondo il disposto dell’art. 64, comma 3, del DPR 380/01.

3.  DICHIARARE AL SERVIZIO TECNICO CENTRALE LA PROPRIA ATTIVITA’.
Il STC attesterà poi l’avvenuta presentazione della dichiarazione di cui sopra.
Tutti i prodotti forniti in cantiere dopo l’intervento di un trasformatore devono essere accompagnati da idonea documentazione che identifichi in modo inequivocabile il centro di trasformazione (logo o marchio) e dall'attestazione inerente le prove del controllo interno.


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