Certificazioni Autotrasporti

In base ai decreti legislativi 286 e 284, l’adozione di sistemi di certificazione di qualità da parte dei vettori per il trasporto su strada di categorie merceologiche particolarmente sensibili, quali le merci pericolose, le derrate deperibili, i rifiuti industriali ed i prodotti farmaceutici, ha lo scopo di offrire agli utenti un servizio di trasporto efficiente e vantaggioso in termini di sicurezza, razionalizzazione dei costi e competitività.
Vantaggi per le aziende certificate da parte di enti terzi:
non si applicano ai trasporti di merce su strada di cui al D.Lgs. 286/05 le disposizioni di cui all’art. 7 comma 4 e 5 talora il committente abbia concluso in forma scritta il contratto di trasporto con vettore in possesso di specifica certificazione di qualità.

PUNTI CARDINE del D.L. 286
• IL CONTRATTO SCRITTO è facoltativo, ma importante per la chiarezza dei trasporti e, per il committente, per alleggerire il meccanismo di accertamento della responsabilità.
• RESPONSABILITA’ CONDIVISA: il committente, infatti, è obbligato insieme al vettore.
• SANZIONI: sequestro della merce se si affida il trasporto ad un vettore non in regola.
• CERTIFICAZIONE DI QUALITA’: non è obbligatorio ma risulta essere necessaria per un servizio efficiente e vantaggioso e, nel caso del committente, per alleggerire il processo burocratico.


NORME DI RIFERIMENTO:
Decreto Legislativo n. 286 del 21 novembre 2005
Decreto Legislativo n. 284 del 21 novembre 2005
Decreto 1 febbraio 2006
Decreto 17 febbraio 2006
Decreto 22 febbraio 2006


Certificazioni di qualità
Il decreto dirigenziale 17 febbraio 2006, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 50 del 1° marzo 2006, disciplina l’adozione di sistemi di certificazione di qualità, su base volontaria, da parte delle imprese che effettuano il trasporto di tipologie di merci considerate dal legislatore particolarmente sensibili quali: le merci pericolose, le derrate deperibili, i rifiuti industriali ed i prodotti farmaceutici.
Tra le finalità della riforma del settore previste dalla Legge delega 32 del 1 Marzo 2005, figura anche l’individuazione di un sistema di certificazione di qualità per particolari tipologie di trasporti su strada, come quelle delle merci pericolose, delle derrate deperibile, dei rifiuti industriali e dei prodotti farmaceutici, con definizione dei modi e dei tempi per attuare tale disposizione nel rispetto dell’autonomia di impresa e della normativa nazionale e comunitaria in materia certificazione (articolo 2, comma 2, lett.b. n.8).
Il Decreto Legislativo 286/2005 ha attuato il principio sopra enunciato, stabilendo all’art.11 che:
l’adozione di sistemi di certificazione di qualità per trasportare, su strada, le categorie merceologiche previste dalla già citata disposizione della Legge delega 32/2005, avviene nel rispetto dell’autonomia imprenditoriale del vettore, rinviando all’emanazione di un apposito decreto dirigenziale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti l’indicazione delle modalità e tempi di adozione dei sistemi di certificazione di qualità in esame.

Le procedure per dar vita a questo sistema di certificazione di qualità, fanno capo al Comitato Centrale per l’Albo degli autotrasportatori.

E’ a quest’organismo, infatti, che gli articoli 2 e 3 del Decreto Dirigenziale assegnano delle competenze specifiche in materia di:

- individuazione dei parametri, sulla base dei quali lo stesso Comitato Centrale valuta il possesso, negli aspiranti certificatori, delle conoscenze specifiche in materia di trasporto stradale e multimodale.

- formazione ed aggiornamento degli aspiranti ispettori, di cui gli enti accreditati dal Sincert dovranno avvalersi per rilasciare la certificazione di qualità conforme ai Decreti.

- predisposizione e tenuta di un elenco di ispettori che hanno frequentato, con profitto, i corsi di formazione e di aggiornamento promossi dall’Albo stesso.
Sempre al Comitato Centrale, inoltre, compete la tenuta dell’elenco delle imprese di autotrasporto certificate con le modalità appena viste (che saranno comunicate, in via telematica, dagli enti di certificazione), da cui potranno attingere i committenti.


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